Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sez. Lavoro (dott.ssa Coppo) con sentenza n. 2757/2020 del 9.9.2020 accoglie le tesi difensive dell’avvocato Sirio Giametta in tema di equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello alle lauree magistrali al fine dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche per cui ne è previsto il possesso e condanna il Miur al reinserimento in graduatoria del ricorrente.
Nel caso di specie, il docente era stato depennato dalla graduatoria per pretesa assenza del titolo per esservi iscritto ed a seguito del ricorso proposto dall'avv. Giametta, il Tribunale ha chiarito che: “L’esclusione dalle graduatorie d’istituto di III fascia non risulta legittima. Le graduatorie di istituto non sono contemplate da norma di fonte primaria, ma disciplinate da normativa subprimaria: un regolamento generale e i D.M. che via via ne regolano l’aggiornamento. Ciò posto è corretta l’equipollenza invocata dal ricorrente posto che la normativa ha incluso i diplomi come quello posseduto dal ricorrente tra i titoli idonei solo all’inserimento nelle graduatorie di III fascia.” Tale interpretazione trova conferma nelle disposizioni contenute ai commi 102 e ss. Legge 228/2012, la quale espressamente prescrive: “al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne ha prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale.”
Il Miur ed il controinteressato sono stati condannati, altresì, al pagamento delle spese di lite.
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