Ricorso per sospensiva di delibera societaria ex artt. 2378, comma 3 c.c e 700 c.pc. in relazione a controversia devoluta alla competenza arbitrale da clausola compromissoria inserita nello statuto? Ammissibilità se proposto subito dopo l'iscrizione a ruolo di domanda di arbitrato. 

02.10.20 05:28 PM - Comment(s) - By siriogia

Tribunale di Napoli Sez. Spec. Impresa, provvedimento del 28.8.2020  accoglie le tesi dell'avv. Sirio Giametta   

  • In pieno agosto, il Tribunale di Napoli Sez. Spec. Impresa, adito dall'avv. Sirio Giametta, accoglie ricorso cautelare proposto per inibire la vendita di un capannone industriale di milioni di euro in virtù di delibera societaria assembleare viziata per incapacità del socio "maggioritario".
  • Nonostante nello statuto sia stata inserita clausola compromissoria avente ad oggetto le controversie tra socio e società, dopo aver depositato la domanda di arbitrato, è stato proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. accolto dal Tribunale dapprima con pronuncia inaudita altera parte e, poi, dopo il contraddittorio, con provvedimento definitivo assunto in assenza del provvedimento di nomina dell'arbitro. 
  • Nonostante la contumacia delle parti convenute la sentenza oltre ad essere un risultato importante per il ricorrente che non ha visto depauperare il patrimonio della società con un atto illegittimo è altresì un precedente giurisprudenziale rilevante siccome conferma che nonostante la devoluzione ad arbitrato della controversia è possibile conseguire dal Giudice ordinario una pronuncia cautelare nelle more della nomina dell'arbitro e dell'avvio del procedimento arbitrale.
  • Questa la massima relativa a quest'ultimo punto: In via preliminare va evidenziato come parte ricorrente abbia documentato l’ atto di introduzione del giudizio arbitrale notificato a parte resistente in data 4.8.2020, e dunque prima della iscrizione del ricorso in disamina (5.8.2020). Alla luce di ciò deve ritenersi l’ ammissibilità del ricorso per sospensiva di delibera ex art. 2378, comma 3, c..c nonché la competenza del giudice ordinario. E’ invero orientamento di questa sezione specializzata che, nel lasso di tempo intercorrente tra la proposizione della domanda di arbitrato per l’accertamento della invalidità di una delibera assembleare e la formazione dell’ organo arbitrale, sussiste la competenza cautelare del giudice ordinario in quanto il diritto costituzionale di difesa, del quale la tutela cautelare è parte integrante, deve essere garantito in tutte le fasi della controversia e del procedimento arbitrale.

siriogia

Share -