Sulla illegittimità costituzionale della data di entrata in vigore del divieto di nuove prove in appello nel processo tributario. Finalmente la sentenza della Corte Cost. n. 36 del 27.3.2025

28.03.25 10:25 AM - Comment(s) - By siriogia

Posso dire l'avevo detto anzi l'avevo scritto a gennaio 2024!  
Ma in realtà è solo una constatazione amara di come un pizzico di buon senso ed ordinaria "ragionevolezza" del legislatore, come afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n. 36 del 27.3.2025, avrebbe potuto evitare centinaia di giudizi inutili oltre che pagine e pagine di giurisprudenza e dottrina su un termine di entrata in vigore che era ictu oculi irragionevole sin dalla sua introduzione.

Il 17.1.2024 scrivevo in un post sul blog del mio studio (clicca qui per leggerlo) "A mio avviso sarebbe stato più opportuno far entrare in vigore la norma sulla produzione dei nuovi mezzi di prova in appello per tutti i giudizi iscritti a ruolo in primo grado dopo il 5.1.2024 in modo tale da assicurare a tutti coloro che hanno assunto comportamenti giuridici sia in primo che secondo grado tranquillità operativa nel delicato settore del diritto tributario ed assicurare che per gli appelli per i quali tuttora corrono i termini non vi sia una diversa disciplina per il sol fatto di aver proposto l'impugnativa dopo il 5.1.2024. Ai posteri l'ardua sentenza? io direi alla nuova magistratura tributaria....

Con la sentenza n. 36 del 27.3.2025 della Corte Costituzionale (clicca qui per leggerla) nel decidere la questione di legittimità costituzionale sollevata proprio dalla CGT di II grado della Campania ha così dichiarato che "L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023."

La sentenza è di grande rilevanza anche sotto altri profili.

Il primo è che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma con riferimento al divieto di produrre in appello deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere pur quando ne sia stata incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado il che ovviamente "comporta un’ingiustificabile compressione del diritto alla prova (sentenze n. 41 del 2024 e n. 275 del 1990), quale nucleo essenziale del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (sentenze n. 205 del 1997 e n. 248 del 1974) e del contraddittorio."

Inoltre a conferma invece della norma sul divieto di deposito di nuove prove in appello nel processo tributario la Consulta ha escluso sussistere un vizio di costituzionalità.


siriogia

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