Con la sentenza n. 2941 del 6.5.2024 il TAR Campania Napoli, accogliendo le tesi difensive dello Studio Legale Giametta, ha dichiarato illegittimi i gravissimi provvedimenti comunali siccome assunti in violazione delle norme sull'autotutela.
Con sentenza recentissima ed interessante il TAR per la Campania, Napoli ha accolto il ricorso e dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti comunali di annullamento dei titoli edilizi relativi all'immobile ove si svolge l'attività farmaceutica e la contestuale cessazione della stessa.
Il TAR accogliendo le istanze cautelari monocratiche e collegiali richieste dallo Studio Legale Giametta, ha impedito che la Farmacia chiudesse anche un solo giorno. All'esito del giudizio con la sentenza in commento il TAR dichiara illegittimo non solo l'operato del Comune quanto ai provvedimenti diretti verso la farmacia ma anche le conseguenti ordinanze di demolizione mosse verso i proprietari degli immobili locati alla titolare della farmacia. A tale esito favorevole, la sentenza giunge intervenendo sul tema dei termini per l'esercizio del potere di autotutela e dell'ambito dei presupposti per tale esercizio. Dopo ampia illustrazione dei motivi di ricorso e della materia del contendere (clicca qui per leggere la sentenza per esteso) la sentenza conclude come segue: "Dunque non può ritenersi che siano state le dichiarazioni del tecnico di parte privata ad aver indotto in errore l’Amministrazione e ritardato la scoperta dei vizi dei provvedimenti annullati, poiché ad esse ha fatto seguito un’istruttoria relativa proprio ai suddetti aspetti da cui è scaturita una sequenza procedimentale che ha condotto alla sanatoria degli abusi rilevati ed all’archiviazione del procedimento sanzionatorio. Le valutazioni che l’Amministrazione ha posto a fondamento dell’annullamento in autotutela scaturiscono, dunque, da una mera rivalutazione del medesimo compendio probatorio già esaminato in precedenza e non dalle dichiarazioni delle parti private. Dunque non si configurano i presupposti perché possa trovare applicazione il più ampio termine di cui all’art. 21-nonies comma 2-bis L. 241/90".
