Interessante decreto della Terza sez. civile Trib. di Napoli Nord n. 2072 del 20.3.2025 sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (covid). 

28.03.25 09:00 AM - Comment(s) - By siriogia

Opposizione allo stato passivo (artt. 206 – 207 CCII). Accoglimento delle tesi dell'ADER sulla sospensione dei termini COVID.

Nella ricerca di certezze nel complicato settore della riscossione ed in particolare nella valutazione della fondatezza o meno di eccezioni di prescrizione in ordine a pretese erariali antecedenti al periodo Covid, interviene da ultimo il decreto della Terza Sezione civile del Tribunale di Napoli nord n.  2072 del 20.3.2025, con il quale, in accoglimento delle tesi difensive sul punto dello Studio Legale Giametta, è stata integralmente accolta l'opposizione allo stato passivo proposta nell'interesse di Agenzia delle Entrate Riscossione. Il decreto, capovolgendo le determinazioni del Giudice Delegato, ammette al passivo ingenti importi dovuti a titolo di tasse e contributi alla stregua della prova documentale depositata in giudizio ed, in particolare, accogliendo le tesi sulla sospensione dei termini "Covid". Nel decreto, infatti, la Sezione  Terza in persona del Presidente dott. Petruzziello e del Relatore dott. Di Giorgio, in conformità alle tesi della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sui termini di sospensione "COVID", chiarisce che gli stessi si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

Leggi qui il decreto per esteso

siriogia

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