Interessante sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. XII, G.U. dott.ssa Stravino che, in sede di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore, rigetta le tesi dell'appellante Ente impositore volte ad ottenere la condanna dell'Agente di riscossione al pagamento delle spese di lite in virtù di litisconsorzio necessario.
Vengono dunque accolte le tesi dell'Agente di riscossione secondo le quali non vi è litisconsorzio con l'Ente impositore ed anzi allorquando quest'ultimo, come nella specie, non ha dato prova della notificazione del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella esattoriale, correttamente la condanna alle spese è posta solo a suo carico. Alla stregua di quanto innanzi la sentenza condanna il Comune al pagamento anche delle spese del secondo grado in favore dell'Agente di Riscossione e del contribuente ritenendo sussistere, nella specie, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115, i presupposti per il versamento da parte dell’appellante Comune dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
La motivazione della sentenza investe anche altri aspetti interessanti in tema di opposizione all'esecuzione
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