Trib. Napoli e Benevento: due ordinanze di accoglimento delle tesi dello Studio Giametta sull'onere della prova in linea con la recentissima Cass. 6593/2019.

05.04.19 10:04 AM - Comment(s) - By siriogia

Considerata la durata dei procedimenti giudiziari, gli avvocati dello Studio Giametta prediligono strategie processuali volte a determinare la definizione anticipata del contenzioso con accordi transattivi.
In questa prospettiva sono preziosi gli "assist" dei Giudici che con ordinanze emesse nel corso del giudizio lasciano presagire l'esito del giudizio e così favoriscono la ripresa delle trattative per una definizione immediata della vertenza. Le due ordinanze in commento sono dunque importanti almeno quanto due sentenze. Anche se in uno dei giudizi difendiamo l'Ospedale San Pio di Benevento e l'operato dei suoi sanitari da addebiti relativi allo svolgimento della professione medica mentre nell'altro un Centro di analisi che agisce contro l'ASL per il riconoscimento delle prestazioni eseguite, il tema dell'onere della prova è comune ad entrambi i giudizi.

A) Conla ordinanza del Tribunale di Benevento, il Giudice, dott.ssa Consolante, accoglie le tesi difensive dell'avv. Sirio Giametta (difensore dell'Ospedale Rummo oggi San Pio di Benevento) e dispone, nonostante una prima ATP sfavorevole all'Ospedale, una nuova CTU nominando un collegio di Medici che rivaluti quanto accaduto alla ricerca di un effettivo nesso di causalità e della corretta riqualificazione dell'evento pretesamente lesivo. Il tutto spostando sul danno biologico differenziale gli accertamenti che erroneamente in precedenza erano stati operati in ordine al tipico danno biologico.

Nei vari giudizi aventi ad oggetto la responsabilità professionale dei medici ovvero delle strutture ospedaliere e sanitarie difese dallo Studio Legale Giametta, quest'ultimo ha sempre posto a fondamento delle sue tesi la famosissima sentenza 30/10/2001 n° 13533 in materia di riparto dell'onere della prova ed in seguito la altrettanto fondamentale sentenza 18392 del 26.7.2017.

Interviene, da ultimo, la sentenza 07/03/2019 n° 6593 della Sez.III della Corte di Cassazione, che chiarisce i suddetti principi sull'onere della prova in materia di responsabilità professionale medica. 

Il predetto onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa o concausa del danno subito con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.

Anche allorquando si difendono i pazienti danneggiati da malpractice medica lo Studio concorda con i clienti le migliori linee difensive nella redazione degli atti introduttivi considerando la indicata giurisprudenza in materia di onere della prova e così, si stabilisce, sin dalla necessaria preliminare fase di mediazione ovvero di ATP, la migliore strategia per raggiungere gli obiettivi proposti.

B) Con la ordinanza del Tribunale di Napoli il Giudice su istanza della difesa del Centro, affidata all'avv. Sirio Giametta, stralcia due documenti depositati in sede di primo accesso della disposta CTU dalla controparte ASL. Tali documenti non erano stati depositati nel termine previsto dall'art. 183 VI comma c.p.c. e pertanto solo inammissibilmente erano stati depositati innanzi il CTU. 

Nella ordinanza il Giudice precisa che: "considerato, invero, che il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (cfr. Cass. 15/6/2018, n. 15774; Cass. 21/8/2012, n.14577); ritenuto che, nella specie, la documentazione prodotta non attiene ai profili di natura tecnica oggetto di esame da parte del CTU, trattandosi piuttosto di atti volti a supportare, sul piano probatorio, le eccezioni sollevate dall’ASL al fine di paralizzare l’avversa pretesa creditoria;...dispone lo stralcio della documentazione..."


 






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