Interessante pronuncia del T.A.R. Campania, Napoli (Sez. III, 1321/2015) in materia dei servizi (segnatamente sulla definizione di logistica) erogabili nell'ambito del Consorzio ASI della Provincia di Napoli. Accolto il ricorso proposto dall'avv. Sirio Giametta nell'interesse di azienda alla quale era stato negato il nulla-osta per pretesa incongruenza dell’attività oggetto della proposta con le finalità del Consorzio ASI in quanto “non tipicamente di produzione industriale”. In particolare per la Sez. III del TAR Campania, Napoli "si profila frutto di sviamento ed arbitrarietà esattamente denunciati da parte di ricorrente, giudicare incongruente con i fini di un Consorzio ASI un’attività produttiva di servizi alle imprese, quale quella progettata dalla ricorrente, sol perché se ne assuma la natura “non tipicamente industriale”, come afferma la motivazione del gravato diniego di nulla osta." 3.3. Ora, la logistica, che in origine indicava parte dell’arte militare che organizzava rifornimenti, trasporti e movimenti degli eserciti, per estensione viene oggi definita dal Dizionario della Lingua italiana De Agostini come “la distribuzione, la disposizione di persone o di mezzi che risultino più funzionali a un determinato fine” e non v’ha dubbio che unitamente alle due ulteriori attività di immagazzinamento e smistamento merci di cui al riportato passo della citata relazione tecnica descrittiva, essa concorra a formare un complesso “di attività imprenditoriali nei settori (dell’industria e) dei servizi alle imprese”, come richiede l’art. 4 della L. Reg. Campania n. 13 agosto 2008 n. 16 allorché definisce le funzioni e l’oggetto dei Consorzi ASI. Tali enti a norma di siffatta disposizione “promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali, delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da loro stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell’industria e dei servizi alle imprese”. 3.4. Segnala inoltre il Collegio che la fonte principe della disciplina dell’oggetto e dei fini dei Consorzi ASI di sviluppo industriale è costituita dall’art. 36 della L. n. 317/1991 (della quale la L. Reg. Campania n. 16/1998 costituisce attuazione), il cui comma 5, pressoché integralmente riprodotto dall’art. 4 dello Statuto del Consorzio resistente, stabilisce che “i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell’ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell’industria e dei servizi”, non richiedendo al pari di quanto dianzi osservato a proposito dell’art. 4 dello Statuto del Consorzio ASI di Napoli, che i servizi nei cui settori tali enti promuovono la creazione di attività imprenditoriali, vengano rivolti ad imprese, potendo pertanto essi essere destinati anche a persone fisiche o a soggetti non imprenditori.
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