Con l'ordinanza n. 3036 del 17.2.2016 la Corte di Cassazione, ha chiarito che «in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, c. 1, seconda parte, dpr 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento», e che la prova del contenuto del plico contenente l’atto è data «dal numero contenuto sulla busta [che deve] coincidente con il numero della cartella la quale siccome emessa in un unico originale spedito al contribuente non può certo essere conservata in copia».
Si è quindi chiarito che la relata è sufficiente e che la cartella non può essere conservata in copia da Equitalia.
Questo profilo spesso induce i giudici (sia ordinari che tributari) ad accogliere le opposizioni lamentando, in maniera del tutto infondata, il mancato deposito in giudizio della cartella esattoriale da parte di Equitalia.
Finalmente la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul punto specificando che la cartella siccome emessa in un unico originale spedito al contribuente non può certo essere conservata in copia.