Interessante sentenza del Trib. Napoli Nord dott.ssa Colameo n. 855/16 in materia di opposizione all'esecuzione, prescrizione e notifica di cartella esattoriale

22.06.16 03:36 PM - Comment(s) - By siriogia

Continua la rassegna di sentenze del Tribunale di Napoli Nord. Questa volta è della Dott.ssa Colameo  la sentenza n.  855 del 30.5.2016 con la quale, nell'accogliere le eccezioni sollevate da Equitalia sud s.p.a. difesa dall'avv. Sirio Giametta, chiarisce che nel caso di opposizione a cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti previdenziali: a) la prescrizione è decennale (richiamando Corte di Cassazione 1749/2015) per la ipotesi di cartella esattoriale non tempestivamente impugnata; b) la sufficienza delle relate di notifica e degli estratti di ruolo depositati da Equitalia che consentono di "neutralizzare gli effetti della mancata produzione da parte di Equitalia degli originali delle cartelle".
In proposito la sentenza anticipa di qualche giorno il contenuto della nota sentenza della Corte di Cassazione (n. 11794/2016, depositata il 09/06/2016) relativa alla valenza dell'estratto di ruolo quale idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata. In particolare si legge nella sentenza della Suprema Corte:“ … La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca ( e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco il contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999). Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 cod. civ. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore (art. 130 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), e che l'esattore, pur non rientrando tra i "pubblici depositari" - cui la legge attribuisce la funzione di tenere dli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati ex art 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non né è parte – è tuttavia “depositario” datogli in consegna dall'intendente di finanza (art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (secondo cui l'autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale) (Cass. n. 25962 del 2011).L'estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, come sembrerebbe affermare nella sua scarna motivazione la corte d'appello, ma è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che l'estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v. già Cass. n. 724 del 2010).… “L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito" (già affermato da questa Corte con le sentenze n. 11141 e 11142 del 2015)….”


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