
Brevi note a cura dello Studio legale Giametta
Quì il testo per esteso (dal quotidiano della sanità) http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato625330.pdf
Qui l'articolo sul Sole 24 ore (sanità):
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/giurisprudenza/2014-10-13/tribunale-milano-paziente-dimostri-162240.php?uuid=Abri7kUK
Quì il Corriere della sera di oggi 13.10.2014:
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_ottobre_13/rivoluzione-corsia-paziente-deve-provare-l-errore-medico-9ef4afe6-52a7-11e4-8e37-1a517d63eb63.shtml
La sentenza del tribunale di Milano prende atto della profonda rivisitazione dell'impostazione giurisprudenziale consolidata in materia, operata dall’intervento normativo con il c.d. Decreto Balduzzi e con la legge di conversione n. 189/2012, di radicale modifica dei criteri di accertamento della responsabilità medica.
L’aspetto principale del cambiamento in tema di responsabilità professionale medica è decisamente l’art.3 della legge di conversione e precisamente il primo comma dell’articolo de quo che espressamente prevede: "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbliga di cui all'art. 2043 del codice civile: Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
L'incipit dell'art. 3, c. I, della citata L. 189/12, esclude la rilevanza penale della condotta medica qualificata dalla colpa lieve ove il sanitario abbia agito nel rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, nei quali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.
Il richiamo alla responsabilità civile compare proprio nel secondo periodo del primo comma dell'art. 3 del testo normativo in esame,laddove “il Legislatore ha,consapevolmente e non per dimenticanza ed imperativamente, suggerito l’adesione al modello di responsabilità civile medica come disegnato anteriormente al 1999,in cui,come noto, in assenza di contratto,il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando l’azione aquiliana.“ (cfr. sentenza n.1046/2012 Tribunale di Varese.)
E’ evidente che l’adesione ad un modello siffatto contribuisce a realizzare la finalità perseguita dal legislatore (contrasto medicina difensiva) in quanto viene alleggerito l’onere probatorio del medico e viene fatto gravare sul paziente anche l’onere di offrire dimostrazione giudiziale dell’elemento soggettivo della responsabilità.
È chiaro che l'adozione del modello della responsabilità extracontrattuale implica innegabili benefici per la posizione del medico, comportando la riduzione dei tempi di prescrizione a cinque anni e, sul piano processuale,l'alleggerimento degli oneri probatori del sanitario con corrispondente trasferimento dei medesimi in capo al paziente. Ma ciò si traduce, nondimeno in una maggiore garanzia del diritto alla salute di tutti i cittadini,conformemente al precetto costituzionale, vanificato dall'attuale esercizio dell'attività medica condizionato dai timori di conseguenze giudiziarie
La specifica regolamentazione della responsabilità civile sanitaria in termini extracontrattuali è stata, peraltro, già avallata dalle prime pronunce giudiziali in materia, di condivisione dell'opzione interpretativa dell'intervento consapevole del Legislatore.
Si tratta della già richiamata sentenza n. 1406/12 del Tribunale civile di Varese che, come già detto, sostiene l’univoca volontà del Legislatore di ricondurre la responsabilità sanitaria all'interno della disciplina della responsabilità extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Balduzzi, attraverso il richiamo all'art. 2043 c.c. Occorre evidenziare che la citata decisione richiama proprio il canone interpretativo del Legislatore Consapevole, rievocando come lo stesso sia stato già impiegato come criterio ermeneutico, vincolante per il giudice, nella stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., III Sezione, 24/8/2007, n. 17958).
In seguito sono intervenute sentenze di merito contrastanti (la sentenza del Tribunale di Milano richiama il contrasto tra la sentenza del Tribunale di Torino del 26.2.2013 ed il Tribunale di Rovereto del 29.12.2013) e due note sentenze di della Corte di Cassazione.
La prima è la sentenza del 19/2/2013 n. 4030 che, solo in un passaggio incidentale- con i tratti dell’obiter dictum - pare ritenere che il riferimento normativo dell'art. 2043 c.c. della Legge Balduzzi si limiti ad evocare la clausola generale del neminem laedere senza incidere sulle regole consolidate della responsabilità del medico, sia aquilana che contrattuale da contatto sociale.
La seconda è la più recente sentenza del 17/4/2014 n. 8940 della Corte di Cassazione secondo la quale: < < l'art. 3, comma 1,del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve”>>
Il Tribunale di Milano in manifesto contrasto con quest’ultima pronuncia della Corte di Cassazione, e nel quadro delle giurisprudenza di merito di cui sopra, dopo lungo excursus, conclude ridisegnando il sistema di responsabilità civile in ambito sanitario dopo la “legge Balduzzi” riepilogandolo come segue:
<<Sulla base del delineato ambito applicativo e della interpretazione dell’art. 3 comma 1 L. 189/2012 che si ritiene preferibile, l’articolato sistema della responsabilità civile in ambito sanitario sembra possa essere così sintetizzato:
• il richiamo nella norma suddetta all’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. per l’esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel S.S.N.) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell’inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall’operato dei suoi dipendenti e/o degli
ausiliari di cui si è avvalsa (art. 1228 c.c.);
• il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura)venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare);
• in ogni caso l’alleggerimento della responsabilità (anche) civile del medico “ospedaliero”, che deriva dall’applicazione del criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge Balduzzi (art. 2043 c.c.), non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata(sia essa parte del S.S.N. o una impresa privata non convenzionata), che è comunque di tipo“contrattuale” ex art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l’obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del S.S.N. sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di “spedalità” o “assistenza sanitaria” con la sola accettazione del paziente presso la struttura); se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria,senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art.2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare;
• se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall’attore anche la struttura sanitaria presso la quale l’autore materiale del fatto illecito ha operato,la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento; senza trascurare tuttavia che, essendo unico il “fatto dannoso” (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità),qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti,essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell’art. 2055 c.c. (cfr.,fra le altre, Cass. 16/12/2005, n. 27713).>>
Lo Studio, 13.10.2014