Con l'ordinanza n. 1694 del 22.4.2015 la IV sez. del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare di cui all'atto di appello proposto dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero della Giustizia "limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di “ compenso ” ex art. 17,comma 5- ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere devoluta allasede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall’originariaricorrente con l’appello incidentale);"
In particolare secondo il Consiglio di Stato: è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs.nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della sommaversata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione (e, quindi, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute);.
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