La Cassazione (18.6.18 n. 16098) accoglie ricorso dell'avv. Sirio Giametta per Agenzia Entrate Riscossione sul riconoscimento del debito!

22.06.18 10:08 AM - Comment(s) - By siriogia

E' con grande soddisfazione che segnalo la ordinanza n.16098 del 18 giugno 2018 Clicca qui per leggere la ordinanza per esteso, con la quale la Corte di Cassazione, Sez. VI ha accolto il ricorso da me proposto nell’interesse di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. oggi Agenzia delle Entrate Riscossione affermando un precedente giurisprudenziale di notevole rilevanza.

Secondo la Corte di Cassazione infatti: se è vero che di per sè in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.

Ciò comporta, come chiarito più di recente anche da Cass. sez. 5, 8 febbraio 2017, n. 3347, che in tanto è possibile comunque la contestazione nell'an della pretesa tributaria, sempre che non siano scaduti i termini per la proposizione dell'impugnazione avverso le cartelle, nella fattispecie in esame ampiamente decorsi all'atto della proposizione del ricorso in primo grado, avuto riguardo alla data del 15 gennaio 2012 dei provvedimenti che avevano autorizzato la rateizzazione del debito richiesta dal contribuente.

Il ricorso è dunque fondato in relazione al primo motivo, ciò comportando l'assorbimento del terzo, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., perchè la causa non avrebbe potuto essere proposta.

Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate, stante l'incertezza della giurisprudenza risolta dall'intervento della citata pronuncia delle Sezioni Unite. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La indicata ordinanza (Clicca qui per leggere la ordinanza per esteso) è già stata già pubblicata da vari siti specializzati e riviste di diritto tributario.

Avv. Sirio Giametta


Su Quotidiano Giuridico di Wolters Kluwer

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/06/27/debiti-fiscali-la-domanda-di-rateizzazione-interrompe-la-prescrizione


Su Fisco Oggi http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/richiesta-della-rateazionesmentisce-mancata-notifica


il Tributario Rivista Giuffré on line in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria: http://iltributario.it/node/5303?log=1


Su News Andreani: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/tributario-richiesta-rateizzazione-riconoscimento-debito-prescrizione-104518.html


su Fiscal Focus.it http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/giurisprudenza/giurisprudenza/,18

su Commercialista Telematico https://www.commercialistatelematico.com/notizie-fiscali.html


su Redazione Fiscale:https://www.redazionefiscale.it/c/evoluzione-giurisprudenza/25401-la-richiesta-di-rateizzazione-della-cartella-ne-comprova-la-conoscenza-da-parte-del-contribuente


sul Commercialista Telematico: https://www.commercialistatelematico.com/notizie-fiscali.html




Su Eutekne il quotidiano del commercialista: http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_680039.aspx




siriogia

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