Con la sentenza n. 9143 del 7.7.2015 la Sez. Terza bis del TAR Lazio, in accoglimento delle tesi degli avvocati Giovanni Pagliuca e Sirio Giametta, ribalta sua precedente sentenza n. 4769/2015 del 26 marzo 2015 resa in relazione alla medesima procedura concorsuale, chiarendo che:"tale precedente specifico non sia tuttavia condivibile, in quanto –re melius perpensa– occorre osservare che il sopravvenuto annullamento (con conseguente giuridica inefficacia) degli atti tutti della procedura alla quale parte ricorrente ha partecipato non determina il venir meno in capo ad essa di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai medesimi, nella parte in cui essi la riguardano personalmente;".
Cambia, dunque, la giurisprudenza in tema di accesso alle prove concorsuali con espressa precisazione che:
il diritto di accesso non è esercitabile soltanto per i provvedimenti amministrativi, ma anche per meri atti o documenti formati dall’amministrazione pur se non (più) idonei (come nella fattispecie) ad incidere sulla sfera giuridica dei soggetti ai quali si riferiscono, se questi ultimi sono comunque titolari di una situazione giuridicamente tutelata a tali atti o documenti collegata (v. art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990);
e che la ricorrente, in quanto candidata esaminata nella tornata abilitativa in questione, è sicuramente titolare di una situazione giuridica tutelata correlata agli atti della stessa – pur annullati - che la riguardano, non foss’altro che ai fini morali di essere edotta delle valutazioni operate nei suoi confronti ovvero – se esse fossero favorevoli – ai fini di renderle note o di farle valere in ogni sede legittima;clicca qui per leggere la sentenza per esteso